ALLEGATO “A” del Repertorio n. 271
Raccolta n.3

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“CANTAFIABE”
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

 

TITOLO I
Disposizioni generali

ART.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l’associazione denominata “CANTAFIABE - organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Solferino numero 3.

ART.2 - STATUTO E REGOLAMENTO

L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Il regolamento interno, da emanarsi a cura del consiglio direttivo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed all’attività dell’ente.
Gli associati sono tenuti all’accettazione ed all’osservanza del presente statuto e del regolamento interno.

ART.3 - ONLUS

L’associazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, si costituisce come organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

ART.4 - FINALITÀ E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente culturali, di beneficenza e di solidarietà sociale. Essa infatti si propone di svolgere attività teatrale al fine di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza, nonché di promuovere attività di assistenza e volontariato di qualsiasi genere.
Queste saranno dirette verso chiunque ne abbia bisogno dando la priorità ai bambini ed alle loro famiglie svantaggiate senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, religione, fede politica od estrazione sociale e culturale ma con esclusione di imprese od enti aventi scopi di lucro, dei partiti politici nonché delle strutture a loro collegate.
L’attività teatrale, come tutte le attività dell’associazione, sarà animata dagli associati, tutti volontari, dai dipendenti e dai collaboratori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’associazione potrà:
a) svolgere qualsiasi lecita attività culturale, ricreativa e spettacolistica in genere;
b) organizzare e gestire feste, manifestazioni, vendite di beneficenza, raccolta di fondi;
c) organizzare giornate di studio, convegni, tavole rotonde;
d) dotarsi di un proprio giornale, rivista, bollettino od altra pubblicazione, nonché svolgere attività editoriale;
e) svolgere qualsiasi altra attività culturale, ricreativa e spettacolistica in genere nonché proporsi come struttura di servizi.
All’associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle culturali, di beneficenza, di solidarietà sociale, di volontariato e di assistenza ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’associazione potrà partecipare quale associata ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.
L’associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fideiussioni ed altre malleverie.

 

TITOLO II
Associati

ART.5 - ASSOCIATI

Sono associati dell’associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali o di mandatari), associazioni, fondazioni, comitati, enti pubblici e/o privati, che condividono le finalità dell’organizzazione e si impegnano per realizzarle.
L’ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo.
È tassativamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo e l’adesione all’associazione è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso.

ART.6 - DIRITTI

Ogni associato maggiore di età ha diritto al voto per l’approvazione e le modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, nonché per le altre deliberazioni di competenza dell’assemblea. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto in assemblea (art.2532 secondo comma c.c.) e potrà rappresentare, con delega, altri associati ma non più di due.
Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto.
Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nell’attività prestata per l’associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

ART.7 - DOVERI

Gli associati devono svolgere l’attività in favore dell’associazione senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri associati ed all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.

ART.8 - ASSOCIATO ONORARIO

L’assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze.

ART.9 - DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA

L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall’associazione con deliberazione del consiglio direttivo, previa richiesta di comunicare in forma scritta eventuali giustificazioni, richiesta da inviarsi al domicilio indicato dall’associato all’atto dell’iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.
La decadenza e/o l’esclusione da associato è deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi e con voto segreto.
Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta.
A1 socio che recede o venga escluso dall’associazione non spetterà alcun rimborso delle quote versate.
La quota od il contributo associativo sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. Tutte le quote sociali ed i contributi comunque versati all’associazione sono a fondo perduto.

 

TITOLO III
Organi

ART. 10 - INDICAZIONE

Sono organi dell’associazione:
1) l’Assemblea
2) il Consiglio Direttivo
3) il Presidente
4) il Collegio dei Revisori

ART. 11 - COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti gli associati all’associazione. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione.

ART. 12 - CONVOCAZIONE

L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’assemblea, da affiggersi presso tutte le sedi dell’associazione almeno venti giorni prima rispetto alla data di convocazione dell’assemblea.
L’avviso di convocazione può essere spedito con lettera semplice, a mezzo fax, con posta telematica, consegnato a mano, pubblicato sul giornale dell’associazione o su altro quotidiano.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio consuntivo o preventivo.
L’assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
I compiti dell’assemblea sono:
a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
b) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio direttivo;
c) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio direttivo;
d) eleggere i componenti del Consiglio direttivo ed i revisori dei conti ;
e) stabilire la composizione numerica del Consiglio direttivo.
L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o per volontà del presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.

ART. 13 - VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri associati. Ogni associato non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

ART. 14 - VOTAZIONI

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 15 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L’elegibilità degli organi amministrativi è libera.
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall’assemblea degli associati tra i propri componenti. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Il consiglio è convocato con le stesse modalità di convocazione dell’assemblea, a cura del presidente, almeno cinque giorni prima della data di riunione.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni tre mesi.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

ART.17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il presidente dell’associazione è anche presidente del consiglio direttivo. Il presidente è eletto dal consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Allo stesso modo sono eletti il vice presidente, il segretario ed il tesoriere. Le funzioni del segretario e del tesoriere saranno stabilite nel regolamento interno e potranno essere attribuite anche ad un’unica persona.

ART. 18 - DURATA E FUNZIONI

Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni ed i suoi componenti sono rielegibili; esso può essere revocato dall’assemblea. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 19 - IL PRESIDENTE

Il presidente dura in carica per tutta la durata del mandato conferito al consiglio direttivo che lo ha nominato ed è rieleggibile. L’assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli associati, può revocare il presidente.

ART. 20 - FUNZIONI

Il presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’associazione. Egli può, con la sola sua firma:
- ammettere nuovi associati ai sensi dell’art. 5;
- rilasciare liberatoria quietanze;
- rilasciare procure per l’assistenza e la rappresentanza legale dell’associazione avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi di ogni ordine e grado, nonché alla suprema Corte di Cassazione;
- acquistare, vendere o permutare l’attrezzatura, i piccoli beni ed il materiale di consumo necessario per lo svolgimento dell’attività;
- accendere conti correnti bancari attivi, libretti a risparmio e conti correnti postali;
- attivare nuove unità locali;
- firmare contratti, accendere polizze assicurative, emettere e cedere titoli di pagamento;
- assumere e o licenziare dipendenti con contratto a tempo determinato;
- richiedere e perfezionare le autorizzazioni di legge necessarie per svolgere le attività previste dallo statuto;
- effettuare i pagamenti di debiti, e degli oneri che fanno carico all’associazione.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’associazione.
Il presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente che lo sostituisce fino a quando non terminerà lo stato di impedimento o l’assenza.
In caso di impedimento o assenza o decadenza del presidente e del vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio direttivo.

ART. 21 - REVISORI DEI CONTI E PROBIVIRI

L’assemblea degli associati ha facoltà di nominare un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. L’incarico di Revisore dei Conti è gratuito ed è incompatibile con la carica di Consigliere. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I revisori dei conti devono essere persone competenti nel settore contabile. Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili; possono accettare in qualunque momento la consistenza di cassa a procedere ad atti di ispezione e di controllo. Hanno il potere di richiamare il Consiglio direttivo ai suoi doveri, qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.
I probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne dell’associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell’associazione stessa od offuscare il suo nome. Con apposita relazione scritta richiamano gli organi o singoli associati ai loro doveri e propongono al consiglio direttivo le azioni disciplinari da intraprendere.

 

TITOLO IV
Risorse economiche

ART. 22 - FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Le spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
a) le quote versate dagli associati;
b) le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da enti locali e da altri enti pubblici e/o privati;
d) i beni dell’associazione.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell’associazione.

ART. 23 - I BENI

I beni dell’associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all’associazione devono essere elencati in apposito inventario depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli associati.

ART. 24 - LE QUOTE

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l’ammontare della quota da versare all’atto dell’ammissione all’Associazione da parte di chi intende aderirvi nonché la quota associativa annuale che ciascun socio è tenuto a versare. Se nulla sarà deliberato sarà confermato l’importo dell’anno precedente.

ART. 25 - EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’ente. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal consiglio direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’ente. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 26 - DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dell’associazione per qualsiasi causa, il patrimonio risultante dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 (centonovanta) della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

TITOLO V
Il bilancio

ART. 27 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L’esercizio associativo si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 1998 (millenovecentonovantotto). Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l’assemblea generale ordinaria degli associati per l’approvazione del bilancio. Il bilancio è composto dal consuntivo, dal preventivo, dagli eventuali rendiconti economici finanziari previsti dalla legge, dalla relazione del consiglio direttivo e da quella dei revisori dei conti qualora nominati. Il bilancio è elaborato dal consiglio direttivo e depositato presso le sedi dell’associazione almeno dieci giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Il consiglio direttivo metterà a disposizione dei revisori dei conti il bilancio come sopra formato, per gli adempimenti di legge e statutari, trenta giorni prima dell’assemblea che lo approverà.
Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli associati. I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall’assemblea ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, ed nel caso in cui particolari esigenze lo impongano, nel maggior termine di sei mesi.
È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

TITOLO VI
Dipendenti, collaboratori, volontari

ART. 28 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L’associazione può assumere dipendenti nei limiti strettamente necessari.
L’assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari.
I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
L’associazione può avvalersi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo che autorizza il presidente a firmarlo.

ART. 29 - VOLONTARI

Oltre che all’opera degli associati, dei dipendenti e dei collaboratori, l’associazione può avvalersi dell’opera di volontari. L’attività di volontariato è gratuita e l’ammissione a svolgere tale attività, dovrà essere richiesta per iscritto ed approvata dal Presidente. L’attività dei volontari, sarà regolamentata dal regolamento interno.

 

TITOLO VII
Responsabilità

ART. 30 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

Gli associati all’associazione ed i volontari, saranno assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. L’associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale, extracontrattuale e fiscale dell’organizzazione stessa. Riguardo la responsabilità fiscale visto il D.Lgs. n.472/97, l’associazione si assume il debito per le sanzioni conseguenti a violazioni tributarie derivanti da azioni od omissioni che il Presidente, i consiglieri, i rappresentanti, i dipendenti dell’associazione stessa commettano nell’esercizio delle loro funzioni e o mansioni.

 

TITOLO VIII
Scioglimento e disposizioni finali

ART. 31 - SCIOGLIMENTO

Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal codice civile, lo scioglimento è deliberato dall’assemblea, la quale nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico degli enti di tipo associativo e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale. Le norme del presente statuto non in linea o contrarie alle disposizioni sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, devono intendersi nulle.

MAZZOCCHI PIETRO                         DANILO STEFANI Notaio in San Benedetto del Tronto

Ultimo aggiornamento: 01 dicembre 2004

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